30 luglio 2009

ADEGUAMENTO QUOTE ORARIE CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Troverete a seguire il facsimile della comunicazione che ho inviato alle ASL della Regione Campania per l'adeguamento della quota oraria ed il calcolo degli arretrati. Pasquale Persico

AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL




Prot.......... /SEGR.REG /2009
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta adeguamento quote orarie Continuità Assistenziale
La scrivente OO.SS,
Premesso che la Conferenza Stato Regioni in data 29 luglio 2009, ha approvato l’intesa sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
Chiede pertanto alle S.V. l’immediato adeguamento della quota oraria (art.72 comma 1 ACN) relativa ai Medici di Continuità Assistenziale e l’avvio delle procedure di calcolo e liquidazione degli arretrati.
Si chiede inoltre il nominativo del/dei responsabili del procedimento e si assegna altresì il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
………….., 30 luglio 2009

Il Segretario Regionale Settore
Continuità Assistenziale

Entra in vigore l'ACN

la Conferenza Stato Regioni convocata, ieri mercoledì 29 luglio 2009, alle ore 15.30 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, ha approvato le intese contrattuali proposte per la medicina del territorio ovvero:
1) Intesa sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Codice sito 4.10/2009/66A
Intesa ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo Stato – Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003.
2) Intesa sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Codice sito 4.10/2009/66B
Intesa ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo Stato – Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003.
3) Intesa sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Codice sito 4.10/2009/66C
Intesa ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo Stato – Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003.
Si conclude l'iter rappresentato con informative precedenti adesso tutti i livelli locali devono attivarsi per il più rapido adeguamento delle stipendialità e per il riconoscimento degli arretrati come da accordo. Si ricorda che l'ACN e immediatamente vigente e non occorrono ne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ne prese d'atto delle regioni per dargli efficacia. La pubblicazione sulla Gazzetta ci sarà ma solo a scopo informativo come già più volte chiarito.
Vorrei stimolare tutti a comunicare sul blog i provvedimenti di adeguamento e di versamento degli arretrati ed eventuali difficoltà allo scopo di un monitoraggio efficace che permetta anche interventi qualora necessari.
Buon Lavoro
Silvestro Scotti

26 luglio 2009

Aggiornamento delle indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus influenzale A(H1N1)v.

Ricevo per la pubblicazione dal dr. Aldo Tiberi Segretario Regionale f.f. Marche per FIMMG Continuità Assistenziale la nota di aggiornamento delle indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus influenzale A(H1N1)v, diffusa agli Assessorati dal Ministero. Ritengo che tale problematica dovrà determinare al più presto una presa di posizione delle rappresentanze delle Cure primarie ad una diffusione capillare delle informazioni in proposito vista il coinvolgimento certo delle stesse Cure primarie in tutte le dinamiche assistenziali che riguarderanno una possibile pandemia.
Silvestro Scotti
Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
SETTORE SALUTE
UFFICIO V - MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE

Roma, 22 luglio 2009
T E L E F A X
A Prot.DGPREV.V/P/33297/I.4.c.a.9 Roma, luglio 2009
T E L E F A X
A \
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI e, per conoscenza
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA
LORO SEDI E DI FRONTIERA
LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
LORO SEDI ROMA




OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus influenzale A(H1N1)v.


Premessa
La attuale situazione epidemiologica della nuova influenza da virus A(H1N1)v la caratterizza a tutti gli effetti, fin dalla seconda metà dello scorso mese di giugno, come pandemia. Sono infatti sempre più numerose le aree del globo in cui si verifica trasmissione sostenuta di comunità, ed il numero di casi segnalati all’OMS ha superato fin dai primi giorni di luglio le 100.000 unità.
La diffusione senza precedenti della infezione da virus A(H1N1)v, favorita dai viaggi e scambi internazionali, che nell’arco di poco più di sei settimane ha raggiunto le dimensioni che in precedenti pandemie si erano avute nell’arco di 6 mesi, ha portato all’attuazione di diverse modalità di sorveglianza e richiede anche un diverso approccio nelle modalità di prevenzione e controllo dell’influenza, nonché nell’impiego dei farmaci antivirali.

Indicazioni per il trattamento e la profilassi dell’influenza A(H1N1)v
E’ necessaria la razionalizzazione delle risorse disponibili di antivirali, per non essere impreparati nel caso in cui si dovesse andare incontro ad un improvviso incremento dei contagi o ad un aumento dei casi di infezione grave e, quindi, ad una aumentata richiesta di farmaci per il loro trattamento.
Benché sia prevista la disponibilità, entro il prossimo autunno, di un vaccino attivo contro l’attuale ceppo A(H1N1)v, esso non avrà efficacia del 100%, né sarà disponibile in dosi sufficienti a coprire tutte le necessità. Pertanto, almeno nell’immediato futuro, i farmaci antivirali rivestiranno un ruolo fondamentale nel trattamento delle infezioni e nella profilassi dei soggetti esposti. Va inoltre considerato che i soggetti che presentano controindicazioni alla vaccinazione antinfluenzale non potranno comunque giovarsene.
Nel corso dello sviluppo della attuale pandemia, un uso improprio di tali farmaci potrebbe comportare il consumo delle scorte disponibili e indurre resistenze nei ceppi virali.
Infatti, benché al momento il virus A(H1N1)v non sembri mostrare, almeno in Europa, una maggiore virulenza rispetto ai comuni ceppi stagionali (ECDC), è necessario ricordare che anche nel corso di precedenti pandemie ad una prima ondata di entità modesta ne sono seguite altre di intensità crescente.


Generalità
La maggior parte dei pazienti con influenza non complicata, specialmente adolescenti e giovani adulti, possono essere trattati in modo sintomatico e non necessitano di interventi specifici.
Mentre, nei soggetti anziani (>65 anni) il trattamento con farmaci antivirali può rappresentare una buona opzione.
Il trattamento farmacologico dovrebbe essere considerato specialmente nei soggetti con un elevato rischio di sviluppare complicanze gravi in corso di infezione o con un quadro clinico grave.
Al momento attuale il virus A(H1N1)v risulta resistente ai farmaci amantadani (amantadina e rimantadina) e sensibile agli inibitori delle neuraminidasi (oseltamivir e zanamivir), salvo pochissimi casi descritti.

Indicazioni per il trattamento dei casi sospetti, probabili e confermati
Le raccomandazioni prodotte dal CDC di Atlanta e dall’ECDC di Stoccolma hanno indicato il corretto utilizzo di agenti antivirali per il trattamento e la profilassi dell’infezione da A(H1N1)v al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.
Per il trattamento dell’infezione da virus A (H1N1)v sono attualmente indicati sia oseltamivir che zanamivir. Naturalmente, tali indicazioni possono modificarsi nel tempo, in base all’acquisizione di nuovi dati ed evidenze.
Il ‘giudizio clinico’ è un fattore importante nella decisione di trattare o meno un paziente. A questo proposito, va sottolineato che, nella maggior parte dei casi, l’influenza da virus A (H1N1)v si comporta come una malattia respiratoria acuta auto-limitante. Il trattamento antivirale può apportare pertanto un beneficio modesto nelle persone che non siano a rischio di complicanze.



Da quanto esposto ne consegue che persone con sospetta influenza A (H1N1)v che presentino una malattia febbrile non complicata non richiedono il trattamento, a meno che non siano a rischio di sviluppare complicanze che rendano grave il quadro clinico.

Il trattamento con antivirali è fortemente raccomandato nei casi sospetti, probabili o confermati di influenza A(H1N1)v, che presentino i seguenti indicatori di gravità:
- ipossia (anche con radiografia del torace negativa),
- shock ipotensivo,
- alterazione del sensorio.

Il trattamento con antivirali è raccomandato nei casi sospetti, probabili o confermati di influenza A(H1N1)v, in persone che abbiano le seguenti condizioni che possono facilitare lo sviluppo di complicanze:
- gravidanza o donne in allattamento,
- asma in trattamento,
- obesi con Indice di Massa corporea (BMI - body mass index) superiore a 30.

Per quanto riguarda l’uso dei farmaci antivirali in gravidanza, è raccomandato l’uso degli antivirali sia per il trattamento che per la profilassi delle donne gravide, dal momento che non c’è evidenza di teratogenicità di tali farmaci sul feto.
Anche per le donne in allattamento è raccomandato l’uso degli antivirali sia per il trattamento che per la profilassi. Non è necessario modificare le dosi né è necessario sospendere l’allattamento, poiché i vantaggi dati dal latte materno per il lattante, dal punto di vista immunitario, sono maggiori dei rischi di tossicità di tali farmaci, peraltro assolutamente trascurabili.

L’uso degli antivirali deve essere considerato nei casi sospetti, probabili o confermati di influenza A(H1N1)v, che rientrano nelle categorie a rischio per lo sviluppo di complicanze:
A. bambini di età inferiore a 2 anni;
B. persone affette da malattie croniche polmonari, cardiovascolari (esclusa l’ipertensione), renali, epatiche, ematologiche, neurologiche, neuromuscolari, diabete ed altri disordini metabolici, infezione da HIV ed immunodepressi per cause naturali o iatrogene.
Se un paziente non è ospedalizzato e/o non è a rischio elevato di complicanze, la decisione circa il trattamento va assunta in base al giudizio clinico.
Una volta presa la decisione, il trattamento deve essere iniziato il più presto possibile dopo la comparsa dei sintomi e portato a termine a meno della comparsa di eventi avversi: la durata del trattamento terapeutico è di 5 giorni.
I dosaggi consigliati per il trattamento e la profilassi con farmaci antivirali sono riportati in Tabella 1 e 2.

Indicazioni per la profilassi dei contatti
Per la eventuale profilassi dell’infezione da A(H1N1)v possono essere utilizzati indifferentemente sia l’oseltamivir che lo zanamivir.

La durata del trattamento profilattico è di 10 giorni dall’ultima esposizione.
La profilassi è raccomandata per i seguenti soggetti:
• contatti stretti dei casi probabili o confermati che rientrano nelle categorie a rischio per lo sviluppo di complicanze in corso di influenza (come riportato per le indicazioni di trattamento), se la situazione clinica dovesse presentare un sensibile aggravamento ad esempio una virulenza superiore a quella sviluppata dai virus influenzali stagionali;

La profilassi può essere considerata, almeno nell’attuale fase dell’epidemia, per i seguenti soggetti:
• bambini che frequentano la scuola o centri diurni che siano ad alto rischio di sviluppare complicanze in corso di infezione da virus influenzali e che abbiano avuto un contatto stretto (faccia-a-faccia) con un caso sospetto, probabile o confermato;

La profilassi può essere presa in considerazione sulla base di un’appropriata valutazione del rischio per gli operatori sanitari che abbiano riportato un’esposizione a materiale contenente virus A/H1N1 potenzialmente infettante oppure a pazienti (casi sospetti, probabili o confermati) e che non abbiano osservato le precauzioni standard e di igiene respiratoria, né utilizzato in modo adeguato i dispositivi di protezione individuale. Pertanto, si sottolinea per tali categorie, l’importanza all’utilizzo adeguato dei dispositivi di protezione individuale anche in presenza di casi sospetti già nella fase di triage dei pazienti.


Il Direttore dell’Ufficio V
Dr.ssa Maria Grazia Pompa

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabrizio Oleari
Allegato


Tabella 1. Trattamento e chemioprofilassi del virus dell’influenza A (H1N1)v: dosi raccomandate.

Farmaco/
/indicazioni per gruppo Trattamento Chemioprofilassi
Oseltamivir
Adulti 75-mg x 2/dì per 5 dì 75-mg al dì
Bambini
≥ 12 mesi ≤15 kg 60 mg/dì divisi in 2 dosi 30 mg/dì
16-23 kg 90 mg/dì divisi in 2 dosi 45 mg/dì
24-40 kg 120 mg/dì divisi in 2 dosi 60 mg/dì
>40 kg 150 mg/dì divisi in 2 dosi 75 mg/dì
Zanamivir
Adulti 2 inalazioni da 5-mg (10 mg in totale) 2 volte al dì 2 inalazioni da 5-mg (10 mg in totale)/dì
Bambini 2 inalazioni da 5-mg (10 mg in totale) 2 volte al dì (età ≥7 anni) 2 inalazioni da 5-mg (10 mg in totale)/dì (età ≥5 anni)

N.B. Per il trattamento delle donne gravide, l’oseltamivir sarebbe preferito a causa della sua attività sistemica, mentre per la chemioprofilassi la scelta è meno chiara. Lo zanamivir potrebbe essere preferito per il limitato assorbimento sistemico, ma le complicanze respiratorie associate alla modalità inalatoria di somministrazione dovrebbero essere considerate specie nelle donne a rischio di problemi respiratori.



Tabella 2. Trattamento e chemioprofilassi del virus dell’influenza A (H1N1)v: dosi raccomandate per soggetti di età inferiore ad un anno

Età Oseltamivir: Dose raccomandata per il trattamento, per 5 dì Oseltamivir: Dose raccomandata per la profilassi, per 10 dì
<3 mesi 12 mg 2 volte al dì Non raccomandata a meno che la situazione non sia giudicata critica, a causa di dati limitati in questo gruppo
3-5 mesi 20 mg 2 volte al dì 20 mg una volta al dì
6-11 mesi 25 mg 2 volte al dì 25 mg una volta al dì

Certificazione positiva della Corte dei Conti al nuovo ACN

Pubblico la certificazione positiva della Corte dei Conti circa l'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, la Corte cerfica quanto da noi già definito è cioè il maggiore finanziamento della Continuità Assistenziale con fondi della assistenza primaria e della Pediatria di Libera Scelta, ma in particolare chiarisce nel dubbio che le Unità Complesse di Cure Primarie possano determinare un aumento della spesa per l'area della Medicina Generale che tale sviluppo organizzativo non si potrà pretendere a livello regionale pensando di fare le nozze con i fichi secchi (tali segnalazioni vengono segnalate in grassetto nel testo della certificazione).
Silvestro Scotti
La Corte dei Conti

Del. n. 28/CONTR/CL/09
a

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

nell’adunanza del 10 luglio 2009 composta dai seguenti magistrati:

Presidenti di Sezione: dott. Gian Giorgio PALEOLOGO, dott. Maurizio MELONI;

Consiglieri: dott. Carlo GRANATIERO, dott. Corrado CERBARA, dott. Giuseppe COGLIANDRO, dott. Ennio COLASANTI, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Ermanno GRANELLI, dott. Valeria CHIAROTTI, dott. Giovanni COPPOLA, dott. Marco PIERONI, dott. Mario NISPI LANDI (relatore), dott. Vincenzo GUIZZI, dott. Enrico FLACCADORO, dott. Giorgio CANCELLIERI, dott. Vincenzo PALOMBA(relatore);

I° Referendario: dott. Adelisa CORSETTI, dott. Giancarlo ASTEGIANO;

Referendario dott. Donatella SCANDURRA, dott.ssa Luisa de PETRIS, dott. Alessandra SANGUIGNI, dott. Giuseppe M. MEZZAPESA;





VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;
VISTE l’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO conto di quanto previsto dall’art. 47, commi 3, 4 e 7 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
UDITI, in data 8 luglio 2009, i rappresentanti della SISAC - Struttura interregionale sanitari convenzionati;
VISTA la comunicazione con la quale, in data 6 luglio 2009, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 10 luglio 2009;
TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” espresse nel rapporto n. 2009- 9_10_11 del 9 luglio 2009;
UDITI i relatori Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Vincenzo Palomba;

DELIBERA

certificazione positiva delle ipotesi di contratto collettivo nazionale per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006-2007, con le raccomandazioni di cui all’unito rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione medesima.
ORDINA
la trasmissione della presente deliberazione alla SISAC, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - (IGOP), al Comitato di settore per il Comparto Sanità e al Ministero della Salute.

Il Presidente
f. Gian Giorgio Paleologo

I Relatori
f. Cons. Mario Nispi Landi

f. Cons. Vincenzo Palomba


Depositata in Segreteria il 15 luglio 2009 Il Dirigente
f. Dr. Patrizio Michetti




Rapporto di certificazione

Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 e dell'art. 8 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art.8 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni


1. Sono pervenute alle Sezioni riunite in sede di controllo, in data 23 giugno 2009, le ipotesi di accordo collettivo nazionale, sottoscritte il 27 maggio 2009, aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ed ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), concernenti il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

2. Le ipotesi di accordo sono state trasmesse a queste Sezioni riunite dalla SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) ai sensi dell’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del conseguente accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, che ha definito il procedimento di contrattazione collettiva per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Con gli atti di indirizzo, che si sono succeduti dal settembre 2007 al dicembre 2008, il Comitato di settore proponeva – in armonia con le innovazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 – di rafforzare i principi contenuti nei precedenti ACN del personale sanitario convenzionato attraverso un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali nel governo della domanda e dei percorsi sanitari.
Venivano, in particolare, proposte forme aggregate ed intergrate di organizzazione rivolte a garantire una più appropriata erogazione dei servizi, una più efficace continuità assistenziale, una reale presa in carico dei pazienti, una concreta integrazione delle attività dei medici e dei professionisti, anche con le strutture sociali, al fine di generare ricadute positive sull’accesso improprio al Pronto soccorso.
Allo scopo di rafforzare l’integrazione di tutti gli operatori coinvolti con l’azienda sanitaria, veniva inoltre proposto l’uso delle reti informatiche - in particolare per la trasmissione dei dati connessi agli assistiti e all’attività, anche prescrittiva (ricetta elettronica), svolta a loro favore – quali strumenti capaci di indurre significativi miglioramenti alla trasparenza, al governo dei servizi e alla qualità dell’assistenza.
Per il rinnovo contrattuale, il Comitato di settore, in coerenza con il quadro complessivo delle risorse disponibili per gli accordi collettivi relativi al settore statale del biennio 2006-07, proponeva un incremento del costo complessivo a carico del SSN per tutti i settori della medicina convenzionata pari al 4,85% della spesa sostenuta nel 2005, da utilizzare interamente per il processo di contrattazione a livello nazionale, senza prevedere risorse aggiuntive da destinare ad accordi integrativi regionali o aziendali.
L’integrazione delle risorse necessarie a garantire il citato incremento contrattuale veniva prevista nel D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08 che, all’art. 79 comma 2, destinava le nuove disponibilità anche all’attuazione del progetto Tessera sanitaria, con particolare riferimento al collegamento in rete dei medici e alla realizzazione della ricetta elettronica.
In coerenza con tali obiettivi, il Comitato di settore, con l’integrazione dell’atto di indirizzo del 18 dicembre 2008, ha previsto l’obbligo per tutti i medici convenzionati: a) di aderire e utilizzare i sistemi informativi regionali come pre requisito per l’accesso e il mantenimento delle concessioni e b) di attivare tutte le procedure previste dalle norme per la realizzazione del progetto tessera sanitaria – ricetta elettronica penalizzando il medico inadempiente.

4. Sulla base dei citati atti di indirizzo sono state siglate il 27 maggio 2009 le ipotesi di accordo in oggetto i cui aspetti normativi più qualificanti sono:
• I nuovi compiti e funzioni del medico convenzionato (più orientati verso il rispetto dei LEA; specificamente agganciati ad un quadro organizzativo che rappresenterà il contesto di riferimento obbligatorio per lo sviluppo dell’attività professionale di tutti i medici convenzionati; comprensivi di un debito informativo riguardante le caratteristiche generali dei loro assistiti e di una modalità informatizzata ed uniforme di trasmissione dei dati concernenti l’attività prescrittiva svolta - ricetta elettronica);
• L’obbligo di tutti i medici di operare nell’ambito di una aggregazione funzionale settoriale.
• L’obbligo per tutti i medici di operare nell’ambito delle Unità Complesse delle Cure Primarie, ove istituite secondo l’esigenza delle singole Regioni e per il tramite dei relativi accordi decentrati. Punto qualificante dell’operazione, anche sul piano finanziario, è quello della possibilità di riallocazione, all’avvio dell’Unità Complessa, delle risorse sinora impegnate nelle varie indennità riconosciute per svolgere un lavoro in associazione e/o per garantire un livello minimo di organizzazione strutturata negli ambulatori medici.
• L’obbligo per tutti medici di raccogliere, aggiornare e trasmettere un primo nucleo di informazioni definite dall’ACN.
• L’obbligo dei medici convenzionati di adempiere alle disposizioni del DPCM 26 marzo 2008, al momento dell’avvio a regime degli progetti Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica. Tale compito, oltre a rappresentare una condizione irrinunciabile per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN, contempla anche l’eventuale applicazione di una penalizzazione pecuniaria nei confronti del medico inadempiente.
Sotto il profilo economico, gli accordi hanno previsto l’utilizzo delle risorse assegnate per incrementare essenzialmente, a fronte dei nuovi obblighi contrattuali, la quota capitaria e oraria di tutti i medici convenzionati, lasciando inalterati i fondi destinati ad remunerare la “quota variabile” o altre voci della retribuzione.
Per la medicina generale le disponibilità per la competenza 2008 sono state inoltre utilizzate per: concentrare gli incrementi previsti sulle quote capitarie connesse all’impegno nei confronti di particolari categorie (assistiti minori di 14 anni e superiori ai 75 anni), attribuire un incremento più elevato per la retribuzione dei Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria Territoriale (utilizzando una parte degli incrementi dovuti all’Assistenza Primaria ed alla Pediatria di Libera Scelta); incrementare dell’1,5% l’aliquota destinata all’ente di previdenza della categoria (ENPAM) e dello 0,36% dell’aliquota disposta per finanziare l’assicurazione di malattia.
L’incremento della aliquota ENPAM - assentita in via provvisoria dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – resta peraltro subordinata, ad avviso della Corte, alla adozione di una specifica delibera dell’ente di previdenza, da sottoporre, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 509 del 1994, all’approvazione dei ministeri vigilanti.
Per i pediatri di libera scelta le disponibilità sono state finalizzate, oltre ad incrementare la parte fissa della retribuzione, anche al riconoscimento di un aumento sulla quota prevista per gli assistiti con età inferiore ai 6 anni.
Per gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità, le disponibilità 2008 sono state finalizzate anche : a riconoscere aumenti contrattuali sulla quota oraria in relazione all’anzianità dei soli specialisti più giovani (fino a 16 anni di anzianità) e a ridurre il differenziale retributivo esistente tra il compenso degli specialisti e quello delle altre professionalità a tempo indeterminato (liberando risorse attraverso il congelamento delle altre voci stipendiali, tranne il premio di operosità e di collaborazione, ai valori previsti nel precedente accordo).

5. Ai fini delle valutazioni di compatibilità economica e finanziaria degli oneri derivanti dalle ipotesi di accordo in oggetto, la Corte ribadisce che il giudizio di certificazione postula innanzitutto una valutazione sulla attendibile quantificazione degli oneri.
5.1 Sotto questo profilo rileva in primo luogo la base di calcolo utilizzata dalla Sisac per la determinazione delle risorse necessarie a garantire un rinnovo contrattuale in linea con la crescita retributiva concessa a tutto il personale pubblico (4,85% del monte salari 2005).
A differenza di quanto avviene per i rinnovi contrattuali del settore pubblico contrattualizzato – che consente di trarre dal Conto annuale predisposto dalla RGS i principali dati di consistenza e di spesa – mancano attualmente documenti aggiornati idonei a rappresentare, in termini di competenza, la spesa sostenuta annualmente dalla Regioni riconducibile alle sole disposizioni nazionali degli accordi e disaggregata per tipologia di prestazione sanitaria offerta.
A tal fine la Sisac ha avviato, sin dal 2006, una collaborazione ufficiale e diretta con le Regioni che ha consentito di raccogliere una serie sia pur non esaustiva di elementi – in quanto limitata ad un numero ridotto di Regioni dotate di un sistema informativo specifico – idonei a fornire un quadro della spesa più funzionale, rispetto alle altre fonti istituzionali disponibili, alle esigenze di quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.
La stima effettuata dalla Sisac si è basata, per quanto concerne i dati finanziari, su valori di competenza (la spesa riconducibile alle disposizioni nazionali degli accordi) e su valori di cassa (alcune voci demandate agli accordi integrativi regionali e aziendali), mentre i dati di struttura (numero dei medici, numero totale degli assistiti, numero delle ore lavorate) sono stati determinato sulla base fonti diverse (le deleghe sindacali raccolte presso le Aziende; l’Annuario 2005 del Ministero della salute e stime effettuate sullo specifico campione di Regioni interpellate direttamente).
La Corte ritiene esaustiva la relazione tecnica predisposta dalla Sisac le cui stime appaiono complete riguardo alle voci che compongono il trattamento economico e coerenti con la metodologia utilizzata e chiaramente esposta dall’Agenzia.
Appare tuttavia necessario estendere a tutte le Regioni la rilevazione dei dati e migliorare il livello di dettaglio utilizzato, nell’obiettivo di costruire una base di riferimento condivisa e certificata a livello istituzionale.
In tale ambito, di particolare importanza si presenta la stima del numero di assistiti per i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta il cui valore – cui risulta commisurata la “parte fissa” del compenso – è suscettibile di influenzare significativamente i dati complessivi della spesa della medicina convenzionata (la retribuzione fissa rappresenta circa l’80% del compenso dei medici di assistenza primaria e dei pediatri ed oltre il 50% della spesa complessiva della medicina convenzionata). Eventuali errori potrebbero infatti determinare una sottostima o una sovrastima, anche rilevante, dei costi dei rinnovi contrattuali.
Appare infine auspicabile che anche in questo settore, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte, sia possibile determinare una correlazione tra il “monte compensi di uscita” dal precedente contratto e la base di calcolo del successivo rinnovo.
5.2 A fronte delle disponibilità, stimate dalla Sisac in 278,8 milioni a regime, la relazione tecnica effettua una analitica ricostruzione che, a partire dal testo negoziale, quantifica con precisione gli oneri finanziari derivanti dei singoli istituti normativi ed economici, consentendo la verifica della congruenza tra le disponibilità e i costi diretti e indiretti derivanti delle ipotesi contrattuali in esame.
Va tuttavia segnalata la possibilità che l’attuazione delle convenzioni sia suscettibile di ingenerare ulteriori oneri a carico delle Regioni conseguenti, da un lato, all’incremento della popolazione residente avvenuto in Italia negli ultimi anni (circa un milione e 300 mila residenti in più dal 2005 al 2008) e al conseguente innalzamento del numero degli assistiti, dall’altro, alle previste Unità Complesse delle Cure Primarie per il cui avvio potrebbero non essere sufficienti le risorse derivanti dalla riallocazione degli incentivi e delle indennità già dirette ad incoraggiare il lavoro in associazione e un livello minimo di organizzazione degli ambulatori medici.

6. Ai fini della valutazione della compatibilità finanziaria degli oneri recati dalla presente ipotesi di accordo, si rileva che le risorse per il rinnovo della convenzione provengono da due fonti principali: dai bilanci delle Aziende sanitarie tenute per legge ad accantonare le disponibilità pari al tasso d’inflazione programmata (art. 9, c. 1 del D.L. 203/2005, convertito nella legge 248/2005) e dal bilancio dello Stato.
Quanto alla prima quota (pari al 3,7% sul biennio), il Comitato di settore e il Ministero dell’economie e delle finanze hanno offerto garanzie circa la congruità degli accantonamenti operati dalle aziende per finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo degli accordi.
La restante quota è stata prevista nel comma 2 dell’art. 79 della legge 133/08. Il relativo stanziamento - le cui decorrenze sono state definite in una corrispondenza tra il Comitato di settore, la Sisac, il Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali, e il Ministero dell’economia e finanze acquisita in via istruttoria – è stato interamente destinato ai rinnovi contrattuali, a fronte dell’introduzione di disposizioni contrattuali concernenti l’obbligo di aderire e utilizzare i sistemi informativi regionali come prerequisito per l’accesso e il mantenimento delle concessioni e di attivare tutte le procedure previste dalle norme per la realizzazione del progetto tessera sanitaria – ricetta elettronica, penalizzando il medico inadempiente.

7. Quanto alla valutazione di compatibilità economica, la Corte sottolinea, con riferimento al 2008, che un andamento negativo del pil reale ed un percorso di ripiego del pil nominale sono suscettibili di amplificare i ritorni negativi sull’economia reale derivanti da una crescita dei costi contrattuali in proporzione maggiori del previsto, specialmente se non compensati da una maggiore produttività.
Proprio per il rilancio reale dell’economia, la più recente normativa persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, specie nei servizi della P.A., anche e soprattutto con incentivi e premialità che stimolino la produttività, e quindi rendano meno oneroso il peso reale della spesa per redditi.
I rinnovi contrattuali in esame privilegiano invece incrementi della parte fissa della retribuzione, lasciando ferme le quote variabili per compensi e servizi calcolati in base al tipo e ai volumi di prestazione.
Anche le disposizioni volte a riequilibrare le retribuzioni del personale convenzionato con il SSN e a premiare il maggior impegno derivante dall’espletamento dei compiti assistenziali nei confronti dei soggetti particolarmente bisognosi di tutela si concretizza in aumenti delle voci retributive fisse non specificamente legate all’efficacia od all’ efficienza del servizio erogato.
Va peraltro evidenziato che gli aumenti concessi ricadono in un periodo congiunturale difficile e che l’incremento assegnato (che sconta anche l’aumento dell’aliquota destinata all’ente di previdenza della categoria e dell’aliquota disposta per finanziare l’assicurazione di malattia) è in linea con le risorse stanziate per il personale pubblico appartenente agli altri comparti di contrattazione.
Relativamente agli accordi in esame va inoltre considerato che, a fronte degli incrementi delle quote orarie e capitarie, la disciplina negoziale si caratterizza per i nuovi compiti e funzioni del personale medico convenzionato che, a differenza di quanto disciplinato nei precedenti accordi, rappresentano altrettanti obblighi cui il medico non può sottrarsi, pena il venire meno del rapporto di convenzione, e per i quali non sono più previste specifiche indennità.

8. Sulla base delle considerazioni esposte, queste Sezioni riunite ritengono di rilasciare certificazione positiva per l’ipotesi di accordo in esame, con le raccomandazioni di cui in motivazione.

Dopo la decisione di ridurre a 13 i presìdi in tutto il sannio...

Le organizzazioni sindacali dei medici sanniti ribadiscono con forza il loro no ai tagli alle guardie mediche e invitano il sindaco del capoluogo e tutti i sindaci del Sannio a sostenere la loro battaglia.
L’appello di Cisl Medici, Fimmg, Snami e Smi, rappresentati rispettivamente dai dottori Pasquale Mario Speranza, Pasquale Grimaldi, Assuero Musco e Antonio Pacelli, giunge dopo l’incontro svoltosi ieri tra le organizzazioni sindacali dei medici e la direzione sanitaria dell’Asl. Un vertice nel corso del quale i sindacati sono stati informati dell’imminente ridefinizione dei Presidi di Continuità Assistenziale nel Sannio, le ex guardie mediche.
Nel corso della riunione è emerso, come già anticipato su queste colonne, che l’Azienda provvederà a breve a una riduzione degli attuali presidi che da 21 passeranno a 13 con conseguente riduzione anche del personale medico attualmente in organico, il tutto orientato esclusivamente nell’ottica dei tagli e della riduzione della spesa sanitaria.
“Tutto ciò – commentano dalle organizzazioni sindacali di categoria – indubbiamente non garantirà più i livelli essenziali di assistenza sanitaria nei confronti della popolazione sannita, in particolare quella che risiede nelle zone territoriali più interne e disagiate, già sprovvista di strutture sanitarie e ospedaliere di riferimento. I sindacati di categoria esprimono forte preoccupazione anche in considerazione della possibile pandemia influenzale”.
Cisl Medici, Fimmg, Snami e Smi esprimono quindi una netta e decisa opposizione alla decisione della direzione dell’Asl e invitano il sindaco della città capoluogo, quale massima autorità sanitaria e tutti i sindaci del Sannio “a fare fronte comune avverso a tale decisione, nell’interesse di tutelare il bene primario della salute di tutta la popolazione sannita”.

FIRMATO ACCORDO MEDICI FAMIGLIA E AUSL BOLOGNA

Firmato l'accordo integrativo tra azienda Usl di Bologna e i medici di famiglia della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg). L'accordo, del valore di oltre 5 milioni di euro per anno - 1,4 in piu' rispetto al 2008 - interessa 650 camici bianchi ed e' stato siglato a cinque anni di distanza dal precedente. Finanziera' progetti che hanno come obiettivo principale una maggiore integrazione tra medici di medicina generale, specialisti, professionisti non medici; la riqualificazione dei servizi all'insegna della centralita' del cittadino; un investimento sulla umanizzazione dei percorsi assistenziali, si legge in una nota dell'azienda sanitaria.

"Abbiamo trascorso un anno - ha detto Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell'Asl - cercando di trovare punti in comune, di costruire un clima di fiducia, che in qualche momento era venuto meno. Questo accordo rappresenta un vero punto di partenza per il rilancio dei medici di medicina generale come snodo essenziale di una sanita' pubblica che deve essere in grado di prendere in carico sempre piu' capillarmente i pazienti e, in particolare, le cronicita'".

Molte le novita' per i cittadini, a partire dl prolungamento degli orari di apertura degli studi medici dove i professionisti hanno scelto il lavoro integrato con i colleghi. Saranno maggiormente sostenute, inoltre, le forme di associazionismo tra medici e di integrazione con gli specialisti e gli infermieri. Si punta anche a una piu' estesa ed efficace presa in carico delle cronicita', e a una maggiore appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, garantendo cambiamenti concreti e misurabili. Previsto il monitoraggio costante di alcune malattie croniche, come il diabete, o di condizioni come il post infarto. Infine, la forte integrazione dei medici di famiglia con la continuita' assistenziale consentira' lo scambio di informazioni e la condivisione delle cartelle cliniche dei pazienti, e lo sviluppo di ambulatori di medicina generale in grado di assicurare migliori servizi ai cittadini.

25 luglio 2009

E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE FA DI TUTTO DI PIÙ

Nella ASL 9 di Grosseto la Continuità Assistenziale viene chiamata nei campeggi e nelle strutture turistiche nonostante una legge regionale che obbliga i gestori di tali strutture ad avere il medico reperibile per tutte le 24 ore. E la Asl cosa fa? Invia una lettera a firma del Direttore Sanitario (che vi allego) degna di Ponzio Pilato. Il problema va al di la della semplice richiesta di visita. Sembra proprio vi sia un tacito accordo a farci andare la C.A. con un compito aggiuntivo e con una responsabilità medico legale enorme. Infatti la legge che regola l’apertura dei campeggi parla all’art 28 comma 3 di …….medico reperibile a chiamata in tempi brevi, in barba alla non differibilità così tanto da noi professata . A seguito di numerose segnalazioni fatte dai colleghi iscritti abbiamo provveduto ad inviare una lettera per precisare la nostra posizione e chiedere all’Azienda di chiarire in maniera inequivocabile la questione. E’impensabile che qualcuno venga pagato profumatamente per fornire il proprio servizio H24 e che qualche altro (la C.A.) venga sfruttato gratuitamente per far si che lui dorma sonni tranquilli .
Cesare Scola




LA LETTERA DELL’AZIENDA SANITARIA N°9 DI GROSSETO AI MEDICI



Oggetto: Assistenza Sanitaria ai turisti

Ai Sigg. medici Titolari e Sostituti di CA
Ai Sigg. medici di Assistenza Sanitaria ai Turisti
e p. c. Al Direttore della Centrale Operativa 118
Ai Direttori di Distretto



Al fine di fornire elementi di chiarezza per garantire il servizio di assistenza ai turisti, si forniscono le seguenti precisazioni:
- l’Azienda ha attivato in alcune località ed in fasce orarie definite, sedi di assistenza sanitaria turistica. I medici che prestano la loro opera in tali sedi rispondono alle richieste di tutti i cittadini turisti indipendentemente dalla struttura recettiva che hanno scelto per il loro soggiorno (campeggi, alberghi, agriturismi, abitazioni private ed altro);
- nelle fasce orarie notturne e comunque in quelle in cui è presente solo il servizio di continuità assistenziale, i turisti possono rivolgersi a tale servizio, sempre indipendentemente dal luogo di soggiorno.

Distinti saluti
Il Direttore Sanitario
Dott. Danilo Zuccherelli


LA REPLICA DELLA FIMMG CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PROVINCIALE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL DIRETTORE SANITARIO
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
MEDICINA CONVENZIONATA
DELL’ASL 9 GROSSETO

AI DIRETTORI DI DISTRETTO
DELL’ASL 9 GROSSETO

AL DIRETTORE DELLA CENTRALE 118

e p. c. AI SINDACI DELLA PROVINCIA
DI GROSSETO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Grosseto


Oggetto: Precisazioni e chiarimenti a seguito lettera prot. n° 23 del 30/06/2009
La Scrivente OO.SS ,
Premesso
Che il Testo Coordinato DPGR 23.04.2001 n° 18 R e DPGR 07.08.2007 n° 45 R ( Legge Regionale 23/03/2000 N°42 integrata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n° 14 e succ modificazioni pubblicata sul BURT del 26/01/2005 n° 5) prescrive che uno dei requisiti per l’apertura di strutture ricettive di cui all’art.21 è ai sensi dell’art.28 (Pronto Soccorso) comma 3, che tale struttura ……deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi. Intendendo pertanto per tutte le 24 ore.
Che le S.V sono chiamate e tenute a rispettare e far rispettare tali disposizioni di Legge
Che con lettera del Direttore Sanitario inviata ai Medici di C.A. prot. n° 23 del 30/06/2009 si affronta l’argomento in maniera sommaria e superficiale.
Che il servizio di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni non differibili ma non può in alcun modo vicariare l’attività medica obbligatoria per legge presso i campeggi.
Che il servizio di Continuità Assistenziale garantisce comunque attraverso l’attività ambulatoriale presso la sede di guardia le prestazioni ai cittadini non residenti compresi quelli che sono ospitati presso i campeggi
Che l’assicurare l’attività medica presso i campeggi comporterebbe l’assunzione di ulteriori compiti e responsabilità in capo ai medici di Continuità Assistenziale.
INVITA
le S.V. :
Al rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni contrattuali e a chiarire in maniera inequivocabile la posizione dell’Azienda.
Con l’ avvertenza che eventuali omissioni ed inadempienze nei confronti dei medici di Continuità Assistenziale saranno denunciate nelle sedi competenti.
Si chiede inoltre il nominativo del/dei responsabili del procedimento e si assegna altresì il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente ai sensi dell’art.22 legge 241/90 e successive modificazioni.
Grosseto, 08/07/2009

Cordiali Saluti
Il segretario provinciale FIMMG CA Grosseto
Dott Cesare Scola

ASL deve garantire sicurezza ai dipendenti

Una dipendente di una USL ha subìto una aggressione (per vendetta) nei locali dell'ambulatorio del distretto, riportando lesioni psico-fisiche (trauma cranico, ecchimosi varie, lesioni all'apparato visivo causate dal lancio o colpo di una bottiglia, disturbi post-traumatici da stress, attacchi di panico, somatizzazioni). La dipendente sosteneva la responsabilità dell'amministrazione per aver omesso di adottare le cautele opportune dirette ad evitarle l'aggressione da parte di terzi, in violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto a carico del datore di lavoro dall'articolo 2087 del codice civile. Il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento delle istanze della lavoratrice, ha affermato la violazione del principio secondo il quale il titolare di un'organizzazione, preordinata alla gestione dei servizi, deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette.

23 luglio 2009

MEDICINA GENERALE: SMI-LAZIO NON FIRMA IL PROTOCOLLO D’INTESA PER L'AIR

Forte pressione esercitata dalla Regione Lazio sulle sigle sindacali per concludere celermente la trattativa del protocollo d’intesa sull'Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina generale.

Il documento presenta diverse criticità evidenziate dallo Smi-Lazio anche in occasione della piattaforma condivisa con Snami e Intesa Sindacale. Il Sindacato Medici Italiani non firma, pertanto, il succitato Accordo poiché ritiene inaccettabile il sovraccarico di obblighi per i MMG a fronte di nessun ristoro economico. “E’ vergognoso che la ristrutturazione dell'assistenza territoriale debba essere realizzata con i fondi degli stessi camici bianchi - ha dichiarato Pina Onotri, esponente della segreteria Smi-Lazio - e senza alcun incentivo da parte della Regione. In pratica tutta l’operazione verrà sovvenzionata impiegando le quote corrispondenti agli arretrati e agli aumenti contrattuali nazionali destinati ai medici di medicina generale”.

“In stand-by anche altre priorità più volte rese note a chi di dovere – aggiunge Paolo Marotta, coordinatore segreteria regionale Smi-Lazio – in primis l’implementazione della pianta organica della Continuità Assistenziale (ex guardia medica), la stabilizzazione dei precari e il restyling del centro di formazione regionale della medicina generale (CEFORMEG). La firma dell’Air posta lo scorso 21 luglio da alcuni sindacati - conclude il sindacalista - potrebbe indurre altre Regioni alla chiusura di accordi ad isorisorse, con l’implicazione di ulteriore svilimento della categoria”.

18 luglio 2009

IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR CAMPANIA CHE EVITA IL BLOCCO DELLE ZONE CARENTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PUBBLICATE IL 1 GIUGNO 2009 IN CAMPANIA

Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da alcuni colleghi della ASL di Benevento che chiedevano l’annullamento del decreto di pubblicazione delle zone carenti di Continuità Assistenziale appena pubblicate. I Giudici, emettendo la sentenza in forma abbreviata, hanno ritenuto giusto il criterio sulla ripartizione dei posti nelle zone disagiate adottato dalla Regione Campania nella delibera di giunta N° 1917 del 28 dicembre 2008, ampliamente condiviso dalla FIMMG C. A..

N. 04085/2009 REG.SEN.
N. 03331/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,Sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2009, proposto da: Assuero Musco, Rita D'Onofrio, Giovanna Viglione, Michele D'Antonio, Sergio Vessichelli, Gilda Bellomunno, Alfonso Oropallo, Francesco Grasso, Antonio Palmieri, Giovanni Mancino, Arturo Facchiano, Ferdinando Melchiorre, Annamaria Paola Luisa Di Zazzo, Roberto Pane, Antonio Mascia, Angelo Rosa, Giovanna D'Andrea, Lucia Caporaso, Michelina Campana, Orazio Roberto Russo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santoni, con domicilio eletto in Napoli, piazza della Repubblica, 2;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro (Avvocatura regionale), con domicilio eletto presso la sede dell’Ente, in Napoli, via S. Lucia, 81; l’Azienda Sanitaria locale - Asl - Benevento 1, in persona del suo legale rapp.te p.t. –non costituita;
e con l'intervento di
ad opponendum:Persico Pasquale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n. 107 del 18 maggio 2009, pubblicato sul BURC n. 33 del 1 giugno 2009, di pubblicazione zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale per gli anni 2006-2007-2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la definizione nel merito del presente giudizio, con sentenza in forma abbreviata, essendo integro il contraddittorio, le parti essendo state sentite sul punto in camera di consiglio ed essendo la causa di pronta soluzione nel merito e, dunque, matura per la decisione;
CONSIDERATO che il criterio regionale – di cui alla delibera di giunta n. 1917 del 2008 – che ripartisce di popolazione ubicata in zone “disagiate”, pari al 10% dell’intera popolazione regionale, in due segmenti (un primo segmento, pari al 7,5%, cui applicare il precedente rapporto di 1 medico ogni 3.000 abitanti; un secondo segmento, pari al 2,5%, cui applicare il rapporto di 1 medico ogni 1.500 abitanti, come consentito dalla legge regionale n. 1 del 2008) non si appalesa irrazionale o illogico, o altrimenti illegittimo alla stregua dei dedotti motivi di ricorso, tenuto conto anche degli inderogabili limiti di spesa, che non consentono comunque il superamento del numero complessivo di 194 unità di personale medico per la continuità assistenziale da destinare alle aree disagiate;
RITENUTO che, pertanto, il ricorso risulta infondato e non può ricevere accoglimento;
RITENUTO che ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, SEZ. V, letti ed applicati gli artt. 21, decimo comma e 26, quarto comma, della legge n. 1034 del 1971 (e successive modificazioni), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

9 luglio 2009

IRAP illegittima per il Medico di Medicina Generale

Opportuno nell'ACN prossimo un richiamo alla natura del rapporto di lavoro del medico

Esenti IRAP senza organizzazione autonoma o se il rapporto è di collaborazioni coordinate e continuative

La circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 dell'Agenzia delle Entrate precisa che attraverso l'utilizzo della locuzione “autonomamente organizzata” il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di escludere dall'ambito di applicazione del tributo IRAP tutte quelle attività che non sono esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato, come - ad esempio espressamente citato – proprio le attività di collaborazione coordinata e continuativa che si configurano soltanto se per l'esercizio dell'attività non vengono impiegati propri “mezzi organizzati”.
La circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 ha stabilito i criteri per valutare la presenza dell'autonoma organizzazione del libero-professionista, quale presupposto dell'assoggettamento al pagamento dell'IRAP, ed ha confermato che l'onere della prova dell'assenza di un autonoma organizzazione spetta al medico che promuove l'azione legale, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile.

fonte: univadis (leggi l'articolo)


7 luglio 2009

NUOVE CODIFICHE ASL E DISTRETTI DELLA CAMPANIA

Dal I° Luglio 2009 in applicazione della DGRC 1037 del 28 maggio 2009 pubblicata sul BURC n. 35 dell’ 8 giugno 2009, sono entrate in vigore le nuove codifiche ASL e dei Distretti. In data odierna si è provveduto ad inviare alle ASL una comunicazione per adeguare i materiali e la modulistica proprie della Continuità Assistenziale ed informare tempestivamente i colleghi. Pasquale Persico


AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL AVELLINO

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL BENEVENTO

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL CASERTA

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL NAPOLI 1 CENTRO

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL NAPOLI 2 NORD

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL NAPOLI 3 SUD

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL SALERNO




Prot 11/SEGR.REG /2009 LORO SEDI
Oggetto: Richiesta di adeguamento dei servizi di Continuità Assistenziale alla DGRC 1037 del 28 maggio 2009 pubblicata sul BURC n. 35 del 8 giugno 2009.
La scrivente OO.SS,
al fine di adeguare il Servizio di Continuità Assistenziale della Regione Campania al flusso informativo di cui alla DGRC 1037 del 28 maggio 2009 pubblicata sul BURC n. 35 del 8 giugno 2009, chiede che in tutti i distretti delle ASL vengano aggiornati i materiali e la modulistica recanti codifica distrettuale (timbri medici, allegati M, ecc.)
Si chiede inoltre, onde evitare inesattezze nella compilazione delle ricette SSR., che ai medici di Continuità Assistenziale vengano tempestivamente comunicate le nuove codifiche relative ai DSB di cui all’allegato A della delibera 1037.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Napoli, 7 luglio 2009

Il Segretario Regionale Settore
Continuità Assistenziale
Dr. Pasquale Persico

4 luglio 2009

ROMANO, NEL LAZIO FALLITO SPOSTAMENTO SERVIZI DA OSPEDALE A TERRITORIO

"L'affollamento costante dei Pronto soccorsi, negli ultimi mesi, sta a dimostrare che la propaganda messa in campo da tutta la Giunta Marrazzo prima, e poi portata avanti dal Commissario e ora avallata dal vicepresidente Montino sullo spostamento dei servizi essenziali dall'ospedale al territorio non funziona. Anzi, il cittadino l'ha recepito come una sottrazione dei basilari diritti assistenziali in quanto manca il raccordo con la continuita' assistenziale e manca il collegamento opportuno con gli studi dei medici di famiglia e l'ospedale di riferimento". Lo ha dichiarato il segretario regionale della Fials Confsal, Gianni Romano, in seguito a un'indagine svolta sul territorio, negli ultimi 3 mesi, dai delegati dell'Organizzazione sugli accessi ai reparti di Pronto soccorso.

"E' chiaro che quando il medico di famiglia tiene aperto lo studio solo dalle 3 alle 4 ore al giorno, quando l'ambulatorio dove e' in cura lascia il paziente con la prescrizione per prenotare una visita di controllo successiva, ma non si raccorda con le strutture sul territorio per seguire il suddetto paziente nella sua patologia o nel suo stato di malessere come per gli anziani, questi e' costretto a recarsi in ospedale per cercare assistenza. La Regione a questo punto - ha continuato Romano - ha il dovere di responsabilizzare i manager delle Asl in merito alla gestione di quei presidi sul territorio che possano seguire di quei pazienti affetti da una patologia cronica, da una disabilita' che sia temporanea o permanente e attivare i servizi di continuita' assistenziale. Analogamente i singoli medici di famiglia devono essere responsabilizzati per seguire la singola patologia raccordandosi con l'ospedale e l'ambulatorio di riferimento".

"Il Governo ha stanziato fondi speciali per realizzare accordi tra i medici di medicina generale e mantenere aperti gli studi H24, come del resto ha sottolineato il viceministro della Salute Ferruccio Fazio nel corso del Convegno dell'Associazione 'Fare Sanita'' a Palazzo Marini. Differentemente, benche' la Regione Lazio abbia sempre parlato di continuita' assistenziale ne' gli impegni a realizzarla ne' i fatti sono ancora arrivati tant'e' che non le strutture di riferimento sul territorio non si sono ancora attivate per il collegamento con gli ospedali. La Nostra Organizzazione - ha concluso Romano - vuole capire come sono stati impegnati quei fondi per l'apertura tout court degli studi medici e i progetti di raccordo tra medici, ospedale e territorio. Da quello che si vede nei Pronto soccorsi la Regione Lazio e' stata capace di dare ai cittadini solo la chiusura di 3 ospedali senza garanzie di alternativa».

2 luglio 2009

Puglia: Ambiti carenti continuità assistenziale

Pubblicati gli ambiti carenti di continuità assistenziale rilevate dalle aziende sanitarie a Marzo 2008. Gli aspiranti devono presentare, a mezzo raccomandata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico. La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l'anno 2008. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.94 del 25 giugno 2009.

Milano, camici bianchi in sciopero: la Regione blocca gli accordi con la Asl

Medici di famiglia e pediatri in sciopero da ieri a Milano per protestare contro la decisione della Regione Lombardia di interrompere, o meglio di non rinnovare gli accordi firmati con la Asl di Milano lo scorso anno. Ambulatori chiusi, 2 dottori su tre in sciopero e tutte le sigle sindacali unite (la prima volta negli ultimi dieci anni): questa è la situazione che si sta vivendo da quasi 48 ore nel capoluogo lombardo e che proseguirà fino al termine della giornata.
In particolare gli accordi prevedevano l’apertura di alcuni ambulatori pediatrici e di quartiere nei week-end, al fine di garantire una continuità assistenziale nei fine settimana, un servizio telefonico disponibile dalle 10 alle 11, e visite mirate per affetti da diabete o problemi cardiovascolari. La Regione per il momento si difende parlando di una sperimentazione (quella avvenuta nel 2008) senza alcun successo, che avrebbe visto solo 18mila richieste di aiuto pervenire agli ambulatori, cioè il 2,77% degli accessi al pronto soccorso. Le sigle sindacali d’altro canto continuano a sostenere la bontà degli accordi, che non solo avrebbero trovato il consenso dei cittadini, ma che hanno consentito di diminuire nel 2008 la spesa farmaceutica di circa 40 milioni di euro. E mentre la diatriba continua in città si registrano forti disagi, con circa 400 mila visite disdette e guardie mediche prese d’assalto.

1 luglio 2009

OGGI E DOMANI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI PEDIATRI

Dopo la notizia del possibile blocco da parte della Commissione Garanzia, ieri, lo sciopero indetto dai sindacati: Fimmg, Fimp, Si.M.I., Smi, Snami, per la prima volta dopo 15 anni, confermano all’unanimità.

Per 2 giorni, oggi e domani, gli ambulatori nel territorio dell'Asl Città di Milano, resteranno chiusi, per manifestare il dissenso dei medici e dei pediatri, contro il mancato rinnovo di Regione Lombardia, dell'accordo del 2008; tale accordo interessa una serie di servizi aggiuntivi alle famiglie.

I pediatri, protestano, in particolar modo, per il servizio di “continuità assistenziale” nel weekend, bloccato dalla Regione, poiché, considerato fallimentare.

Invece, la protesta dei medici di base, è stata scatenata dal veto regionale per il prosieguo del progetto che consentiva l’apertura degli ambulatori al sabato, un numero telefonico attivo dalle 10 alle 11 e una serie di altri servizi, compresi quelli per i pazienti diabetici.

La spesa per il totale di questi servizi per la salute dei cittadini, ammontava a 8 milioni di euro, appena il 2 per mille all’interno del bilancio regionale della sanità che è di oltre 3 miliardi.